(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 12 luglio 2000)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Premesso  che  l'art.  8,  commi 47, 48, 50, 51 e 52, della legge
regionale   22 febbraio   2000,   n.  2  autorizza  l'amministrazione
regionale  a  sostenere  spese  dirette  per  le  esigenze  operative
dell'ufficio  di  gabinetto  della  presidenza della giunta regionale
anche   tramite  apertura  di  credito  a  favore  di  un  dipendente
dell'ufficio stesso;
    Atteso  che,  per  le  proprie  esigenze  operative, l'ufficio di
gabinetto sostiene spese per l'acquisto e la locazione finanziaria di
materiali   ed  attrezzature  d'ufficio,  attrezzature  informatiche,
libri,  riviste  e  pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi
compreso  l'accesso  a pagamento a banche dati on-line, nonche' spese
per  l'acquisto  di  coppe,  medaglie,  pubblicazioni e realizzazioni
artistiche per esigenze di rappresentanza della presidenza;
    Considerato  che  le  spese  che l'ufficio di gabinetto sostiene,
possono essere di varie tipologie;
    Ricordato  che,  tra le spese che l'ufficio di gabinetto sostiene
per le proprie esigenze operative, rientrano quelle:
      a) per l'acquisto e locazione finanziaria di:
        1)   materiali  ed  attrezzature  di  ufficio  quali  arredi,
suppellettili   e  mobili,  anche  di  sicurezza,  videoregistratori,
altoparlanti,  impianti  di amplificazione, di diffusione sonora e di
registrazione;   macchine   da  calcolo;  materiale  di  cancelleria;
apparecchi,   utensili   e  quant'altro  necessario  per  la  piccola
ristorazione  per  esigenze  di  rappresentanza; piante ornamentali e
addobbi  floreali;  materiale  di  ricambio, di consumo, ausiliario e
accessorio   nonche'   prestazioni  di  installazione,  manutenzione,
riparazione e restauro per tutto quanto precede;
        2)  materiale  ed  attrezzature  per  il  miglior decoro e la
maggiore  funzionalita'  delle sedi di rappresentanza, quali arredi e
mobili  anche  d'epoca,  cose  d'arte, apparecchi di telefonia, anche
mobile,   sistemi   di   telecomunicazione,  apparecchiature  per  la
trasmissione  di dati e facsimili; materiale di ricambio, di consumo,
ausiliario   e   accessorio  nonche'  prestazioni  di  installazione,
manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;
        3) attrezzature informatiche;
        4)   libri,   riviste  e  pubblicazioni,  anche  su  supporto
informatico,  ivi  compreso  l'accesso  a  pagamento  a  banche  dati
on-line;
      b) per   l'acquisto   di   coppe,   medaglie,  pubblicazioni  e
realizzazioni   artistiche   per  esigenze  di  rappresentanza  della
presidenza.
    Ritenuto,  a  motivo  della molteplice natura e delle particolari
caratteristiche delle suddette spese nonche' delle attivita' connesse
con  la  loro gestione, di definire in via regolamentare la tipologia
delle  spese stesse, nonche' di disciplinare con apposito regolamento
le procedure per la loro esecuzione;
    Sentito  il  comitato dipartimentale per gli affari istituzionali
che  ha  espresso  nella  seduta  del 14 aprile 2000 pamre favorevole
sullo schema di regolamento predisposto dall'ufficio di gabinetto;
    Vista  la  legge  sull'amministrazione  del  patrimonio  e  sulla
contabilita'  generale  dello  Stato,  di  cui  al  regio  decreto 18
novembre 1923, n. 2440 e successive norme integrative e modificative;
    Visto  il  Regolamento  per l'amministrazione del patrimonio e la
contabilita'  generale dello Stato, di cui al regio decreto 23 maggio
1924, n. 827 e successive norme integrative e modificative;
    Vista  la  legge  regionale  16 aprile  1999,  n.  7 e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto l'art. 42 dello statuto regionale;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 1118 del
21 aprile 2000;
Decreta:      E'  approvato  il  "Regolamento  per l'esecuzione delle
spese  dirette  per  le  esigenze operative dell'ufficio di gabinetto
della  presidenza  della  giunta  regionale",  nel  testo allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarrlo  e farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia.
      Trieste, 12 maggio 2000
                                CIANI
Registrato alla Corte dei conti di Trieste, il 15 giugno 2000
Atti  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n.
218
Regolamento  per  l'esecuzione  delle  spese  dirette per le esigenze
operative  dell'ufficio  di  gabinetto  della presidenza della giunta
                             regionale.
                               Art. 1.
                   Spese dell'ufficio di gabinetto
    1.  Le  spese dirette che l'ufficio di gabinetto della presidenza
della  giunta  regionale sostiene ai sensi dell'art. 8, commi 47, 48,
50,  51  e  52  della  legge  regionale  22 febbraio 2000, n. 2, sono
regolate dalle disposizioni seguenti.
    2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1, quelle:
      a) per l'acquisto e locazione finanziaria di:
        1)   materiali  ed  attrezzature  di  ufficio  quali  arredi,
suppellettili   e  mobili,  anche  di  sicurezza,  videoregistratori,
altoparlanti,  impianti  di amplificazione, di diffusione sonora e di
registrazione;   macchine   da  calcolo;  materiale  di  cancelleria;
apparecchi,   utensili   e  quant'altro  necessario  per  la  piccola
ristorazione  per  esigenze  di  rappresentanza; piante ornamentali e
addobbi  floreali;  materiale  di  ricambio, di consumo, ausiliario e
accessorio   nonche'   prestazioni  di  installazione,  manutenzione,
riparazione e restauro per tutto quanto precede;
        2)  materiale  ed  attrezzature  per  il  miglior decoro e la
maggiore  funzionalita'  delle sedi di rappresentanza, quali arredi e
mobili  anche  d'epoca,  cose  d'arte, apparecchi di telefonia, anche
mobile,   sistemi   di   telecomunicazione,  apparecchiature  per  la
trasmissione  di dati e facsimili; materiale di ricambio, di consumo,
ausiliario   e   accessorio  nonche'  prestazioni  di  installazione,
manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;
        3) attrezzature informatiche;
        4)   libri,   riviste  e  pubblicazioni,  anche  su  supporto
informatico,  ivi  compreso  l'accesso  a  pagamento  a  banche  dati
on-line;
      b) per   l'acquisto   di   coppe,   medaglie,  pubblicazioni  e
realizzazioni   artistiche   per  esigenze  di  rappresentanza  della
presidenza.
    3. Le spese di cui al comma 2, sono eseguite entro i limiti delle
disponibilita' di bilancio.
                               Art. 2.
                          Limiti di importo
    1  .  L'importo  di  ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del
presente regolamento non puo' superare L. 25.000.000 al netto di ogni
onere fiscale.
    2.  Non  e'  ammesso  il frazionamento artificioso di forniture e
servizi  dal  quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa
stabilito dal comma 1.
                               Art. 3.
               Competenze per l'esecuzione delle spese
    1.  Il  capo  di  gabinetto  dispone  le spese di cui all'art. 1,
incaricando  il  dipendente  di  cui all'art. 8, commi 48 e 51, della
legge  regionale  22 febbraio  2000, n. 2, nella veste di funzionario
delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.
    2.  Nelle valutazioni preordinate alle richieste di forniture dei
beni e dei servizi di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), numeri 2),
3)   e   4),   il   funzionario  delegato  puo'  richiedere,  in  via
collaborativa,   l'apporto   tecnico-   consultivo  di  altri  uffici
dell'amministrazione in possesso della specifica competenza.
                               Art. 4.
                 Modalita' di esecuzione delle spese
    1.  Salvo  quanto e' disposto dall'art. 5, per l'esecuzione delle
spese  di  cui  all'art.  1,  sono richiesti preventivi od offerte ad
almeno tre soggetti.
    2.  Qualora  non  sia  possibile  predeterminare  con sufficiente
approssimazione la quantita' delle prestazioni da eseguirsi nel corso
di  un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno,
sulla  base  di un'indagine che consenta l'acquisizione di almeno tre
preventivi  di  spesa  od  offerte di prezzi validi per il periodo di
tempo    previsto,   potra'   procedersi   a   singole   ordinazioni,
ogniqualvolta  il  fabbisogno  si  verifichi,  con il soggetto che ha
presentato il preventivo piu' conveniente.
    3.  I  preventivi  di  cui  ai  commi  precedenti  contengono  la
descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo
regolano,  la  durata  del  rapporto  contrattuale,  le condizioni di
esecuzione,   le   penalita'  da  applicare  in  caso  di  ritardi  o
inadempienze   nonche'  ogni  altra  condizione  ritenuta  necessaria
dall'amministrazione.
    4.  Nella  richiesta  di preventivi od offerte, in relazione alla
natura  delle  forniture di beni o delle prestazioni di servizi, sono
specificati  i  criteri  di  scelta,  avendo  riguardo  al prezzo, ai
requisiti  tecnico  qualitativi  della fornitura o della prestazione,
alle condizioni di esecuzione.
    5.  Fra  i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto
piu' conveniente secondo i criteri indicati dal comma 4.
    6.  I  preventivi  e  le  offerte  possono  effettuarsi anche via
telefax e sono conservati agli atti.
                               Art. 5.
                Ricorso ad un determinato contraente
    1. E' consentito il ricorso ad un determinato contraente:
      a) nei  casi  di  unicita',  specialita'  o  di  urgenza  delle
forniture o dei servizi;
      b) quando  non  vi  e'  stata  alcuna  offerta o alcuna offerta
appropriata  dal  punto  di  vista  economico,  dopo  che  sono stati
richiesti preventivi ad almeno tre soggetti;
      c) qualora  la  spesa  non  superi l'importo di L. 5.000.000 al
netto di ogni onere fiscale;
      d) quando  il  costo  del bene da acquisire sia fissato in modo
univoco dal mercato;
      e) per  l'affidamento  di forniture destinate al completamento,
al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il
ricorso  ad  altri  fornitori  obblighi  ad  acquistare  materiale di
tipologia,  anche  tecnica,  differente  il  cui  impiego  o  la  cui
manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilita';
      f) per  l'affidamento,  alle  stesse condizioni di contratti in
corso  con  l'amministrazione  regionale,  di forniture omogenee, nei
limiti di quanto necessario.
    2.  Ai fini del presente articolo, e' richiesto il parere tecnico
di congruita' espresso, a seconda della fornitura o della prestazione
richiesta, dal direttore del servizio competente per materia ai sensi
della  legge  regionale 1o marzo 1988, n. 7 e successive modifiche ed
integrazioni.
                               Art. 6.
                 Ordinazione dei beni e dei servizi
    1. L'ordinazione dei beni e dei servizi e' effettuata dal capo di
gabinetto,  su  proposta  del funzionario delegato, mediante lettera,
buono   d'ordine   o   altro   atto  idoneo  secondo  gli  usi  della
corrispondenza commerciale.
    2.  L'ordinazione dei beni e dei servizi, contenente gli elementi
di  cui  all'art. 4, comma 3, e' redatta in duplice copia, di cui una
e'  trattenuta  dal  soggetto  contraente e l'altra, sottoscritta per
accettazione, e' restituita all'amministrazione.
                               Art. 7.
        Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese
    1.  La  liquidazione  delle  spese  e' effettuata dal funzionario
delegato,  previa  presentazione  di  fatture  o note di addebito che
dovranno  essere  munite  dell'attestazione  della  regolarita' della
fornitura o della prestazione da parte del capo di gabinetto.
    2.  Il  pagamento  e' disposto a mezzo di ordinativi di pagamento
emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale intestate
al funzionario delegato.
    3.  Per  il  pagamento relativo a provviste di minute e di pronta
consegna,   il  funzionario  delegato  puo'  effettuare  prelievi  in
contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.
    4. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito
si applicano le norme vigenti in materia.
                               Art. 8.
                      Gestione dei beni mobili
    1.   Al   viceconsegnatario   dell'ufficio   di  gabinetto  della
presidenza  della  giunta  regionale e' affidata la gestione dei beni
mobili  di  cui  all'art.  1,  esclusi gli oggetti di cancelleria e i
materiali di consumo, secondo le norme vigenti in materia.
                               Art. 9.
                             R i n v i o
    1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto
applicabili,  le  disposizioni  di legge nonche' quelle della legge e
del regolamento di contabilita' generale dello Stato.
                                CIANI