(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 12 luglio 2000) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Premesso che l'art. 8, commi 47, 48, 50, 51 e 52, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 autorizza l'amministrazione regionale a sostenere spese dirette per le esigenze operative dell'ufficio di gabinetto della presidenza della giunta regionale anche tramite apertura di credito a favore di un dipendente dell'ufficio stesso; Atteso che, per le proprie esigenze operative, l'ufficio di gabinetto sostiene spese per l'acquisto e la locazione finanziaria di materiali ed attrezzature d'ufficio, attrezzature informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, nonche' spese per l'acquisto di coppe, medaglie, pubblicazioni e realizzazioni artistiche per esigenze di rappresentanza della presidenza; Considerato che le spese che l'ufficio di gabinetto sostiene, possono essere di varie tipologie; Ricordato che, tra le spese che l'ufficio di gabinetto sostiene per le proprie esigenze operative, rientrano quelle: a) per l'acquisto e locazione finanziaria di: 1) materiali ed attrezzature di ufficio quali arredi, suppellettili e mobili, anche di sicurezza, videoregistratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione; macchine da calcolo; materiale di cancelleria; apparecchi, utensili e quant'altro necessario per la piccola ristorazione per esigenze di rappresentanza; piante ornamentali e addobbi floreali; materiale di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio nonche' prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede; 2) materiale ed attrezzature per il miglior decoro e la maggiore funzionalita' delle sedi di rappresentanza, quali arredi e mobili anche d'epoca, cose d'arte, apparecchi di telefonia, anche mobile, sistemi di telecomunicazione, apparecchiature per la trasmissione di dati e facsimili; materiale di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio nonche' prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede; 3) attrezzature informatiche; 4) libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line; b) per l'acquisto di coppe, medaglie, pubblicazioni e realizzazioni artistiche per esigenze di rappresentanza della presidenza. Ritenuto, a motivo della molteplice natura e delle particolari caratteristiche delle suddette spese nonche' delle attivita' connesse con la loro gestione, di definire in via regolamentare la tipologia delle spese stesse, nonche' di disciplinare con apposito regolamento le procedure per la loro esecuzione; Sentito il comitato dipartimentale per gli affari istituzionali che ha espresso nella seduta del 14 aprile 2000 pamre favorevole sullo schema di regolamento predisposto dall'ufficio di gabinetto; Vista la legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive norme integrative e modificative; Visto il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive norme integrative e modificative; Vista la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 42 dello statuto regionale; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1118 del 21 aprile 2000; Decreta: E' approvato il "Regolamento per l'esecuzione delle spese dirette per le esigenze operative dell'ufficio di gabinetto della presidenza della giunta regionale", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarrlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Trieste, 12 maggio 2000 CIANI Registrato alla Corte dei conti di Trieste, il 15 giugno 2000 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 218 Regolamento per l'esecuzione delle spese dirette per le esigenze operative dell'ufficio di gabinetto della presidenza della giunta regionale. Art. 1. Spese dell'ufficio di gabinetto 1. Le spese dirette che l'ufficio di gabinetto della presidenza della giunta regionale sostiene ai sensi dell'art. 8, commi 47, 48, 50, 51 e 52 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, sono regolate dalle disposizioni seguenti. 2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1, quelle: a) per l'acquisto e locazione finanziaria di: 1) materiali ed attrezzature di ufficio quali arredi, suppellettili e mobili, anche di sicurezza, videoregistratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione; macchine da calcolo; materiale di cancelleria; apparecchi, utensili e quant'altro necessario per la piccola ristorazione per esigenze di rappresentanza; piante ornamentali e addobbi floreali; materiale di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio nonche' prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede; 2) materiale ed attrezzature per il miglior decoro e la maggiore funzionalita' delle sedi di rappresentanza, quali arredi e mobili anche d'epoca, cose d'arte, apparecchi di telefonia, anche mobile, sistemi di telecomunicazione, apparecchiature per la trasmissione di dati e facsimili; materiale di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio nonche' prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede; 3) attrezzature informatiche; 4) libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line; b) per l'acquisto di coppe, medaglie, pubblicazioni e realizzazioni artistiche per esigenze di rappresentanza della presidenza. 3. Le spese di cui al comma 2, sono eseguite entro i limiti delle disponibilita' di bilancio. Art. 2. Limiti di importo 1 . L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non puo' superare L. 25.000.000 al netto di ogni onere fiscale. 2. Non e' ammesso il frazionamento artificioso di forniture e servizi dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1. Art. 3. Competenze per l'esecuzione delle spese 1. Il capo di gabinetto dispone le spese di cui all'art. 1, incaricando il dipendente di cui all'art. 8, commi 48 e 51, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione. 2. Nelle valutazioni preordinate alle richieste di forniture dei beni e dei servizi di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 4), il funzionario delegato puo' richiedere, in via collaborativa, l'apporto tecnico- consultivo di altri uffici dell'amministrazione in possesso della specifica competenza. Art. 4. Modalita' di esecuzione delle spese 1. Salvo quanto e' disposto dall'art. 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1, sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti. 2. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantita' delle prestazioni da eseguirsi nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno, sulla base di un'indagine che consenta l'acquisizione di almeno tre preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, potra' procedersi a singole ordinazioni, ogniqualvolta il fabbisogno si verifichi, con il soggetto che ha presentato il preventivo piu' conveniente. 3. I preventivi di cui ai commi precedenti contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalita' da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonche' ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione. 4. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni o delle prestazioni di servizi, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura o della prestazione, alle condizioni di esecuzione. 5. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto piu' conveniente secondo i criteri indicati dal comma 4. 6. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti. Art. 5. Ricorso ad un determinato contraente 1. E' consentito il ricorso ad un determinato contraente: a) nei casi di unicita', specialita' o di urgenza delle forniture o dei servizi; b) quando non vi e' stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dal punto di vista economico, dopo che sono stati richiesti preventivi ad almeno tre soggetti; c) qualora la spesa non superi l'importo di L. 5.000.000 al netto di ogni onere fiscale; d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato; e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilita'; f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario. 2. Ai fini del presente articolo, e' richiesto il parere tecnico di congruita' espresso, a seconda della fornitura o della prestazione richiesta, dal direttore del servizio competente per materia ai sensi della legge regionale 1o marzo 1988, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 6. Ordinazione dei beni e dei servizi 1. L'ordinazione dei beni e dei servizi e' effettuata dal capo di gabinetto, su proposta del funzionario delegato, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale. 2. L'ordinazione dei beni e dei servizi, contenente gli elementi di cui all'art. 4, comma 3, e' redatta in duplice copia, di cui una e' trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, e' restituita all'amministrazione. Art. 7. Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese 1. La liquidazione delle spese e' effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarita' della fornitura o della prestazione da parte del capo di gabinetto. 2. Il pagamento e' disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale intestate al funzionario delegato. 3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato puo' effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2. 4. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme vigenti in materia. Art. 8. Gestione dei beni mobili 1. Al viceconsegnatario dell'ufficio di gabinetto della presidenza della giunta regionale e' affidata la gestione dei beni mobili di cui all'art. 1, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, secondo le norme vigenti in materia. Art. 9. R i n v i o 1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge nonche' quelle della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato. CIANI